Art. 3.

      1. La sospensione dei termini disposta ai sensi dell'articolo 1, per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista, si applica solo nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o all'inizio delle cure domiciliari.
      2. Copia dei mandati professionali, insieme a un certificato medico rilasciato dalla struttura sanitaria o ad un idoneo certificato del medico curante, devono essere depositati, anche tramite raccomandata con avviso di ricevimento, dal libero professionista, o da un soggetto dallo stesso delegato, al proprio ordine o collegio professionale, il quale, entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione, deve darne comunicazione agli uffici competenti ai fini dell'applicazione della presente legge nei confronti del libero professionista e dei clienti.